Category: Aste immobiliari

foreclosed House: cosa si può ancora fare prima dell’asta

Coppia preoccupata esamina un atto di pignoramento immobiliare

Chi riceve un atto di pignoramento immobiliare pensa quasi sempre la stessa cosa: che ormai sia finita e che la casa sia persa. Nella maggior parte dei casi non è così, ma il margine di manovra si riduce settimana dopo settimana. Il momento in cui si interviene conta più della strada che si sceglie.

Questo articolo spiega, in modo concreto, che cosa succede dopo la notifica del pignoramento e quali sono le possibilità che restano davvero aperte. Non è una consulenza legale: serve a capire il quadro e a farsi le domande giuste prima che le scadenze processuali si chiudano da sole.

Cosa succede dopo la notifica

Il pignoramento immobiliare non trasferisce la proprietà. L’immobile resta intestato al debitore, che nella maggior parte dei casi continua ad abitarlo, ma viene vincolato: l’atto viene trascritto nei registri immobiliari e da quel momento l’immobile non può più essere venduto liberamente.

Entro novanta giorni dalla trascrizione il creditore deve depositare l’istanza di vendita, altrimenti il pignoramento perde efficacia. Da lì il giudice dell’esecuzione nomina un custode e un esperto, che redige la perizia di stima. Quella perizia è il documento più importante dell’intera procedura: fissa il valore da cui partiranno tutte le aste successive.

Poi arriva l’udienza prevista dall’articolo 569 del codice di procedura civile, quella in cui il giudice decide come procedere alla vendita. È la soglia oltre la quale diverse opzioni si chiudono. Tra la notifica del pignoramento e quell’udienza passano in genere dai sei ai dodici mesi, a volte di più. È in quella finestra che si gioca quasi tutto.

Le strade che restano aperte

1. La conversione del pignoramento

È lo strumento previsto dall’articolo 495 del codice di procedura civile e permette di sostituire l’immobile pignorato con una somma di denaro. In pratica: si paga il debito e il pignoramento viene meno.

I punti che contano:

  • L’istanza va presentata prima che il giudice disponga la vendita. Dopo non è più possibile.
  • Al deposito dell’istanza va versata una cauzione non inferiore a un sesto dell’importo dei crediti per cui si procede, compresi quelli dei creditori intervenuti, al netto di quanto già pagato e documentato.
  • Il giudice può autorizzare il pagamento rateale del resto, fino a un massimo di 48 months, se ricorrono giustificati motivi. Sulle rate maturano interessi.
  • Basta il mancato pagamento di una sola rata, o un ritardo superiore a 30 days, per decadere dalla conversione. In quel caso le somme già versate restano acquisite alla procedura e la vendita riparte.

Quattro anni di dilazione sono un vantaggio reale, ma la cauzione iniziale resta un ostacolo concreto per molti: su un debito di 150.000 euro parliamo di circa 25.000 euro da trovare subito.

2. La vendita diretta

Introdotta con la riforma del processo civile, è disciplinata dall’articolo 568-bis del codice di procedura civile e consente al debitore di vendere lui stesso l’immobile, sotto il controllo del giudice, invece di subire l’asta.

Le condizioni:

  • L’istanza va depositata non oltre dieci giorni prima dell’udienza prevista dall’articolo 569, e si può presentare una sola volta.
  • Insieme all’istanza va allegata un’offerta di acquisto a un prezzo non inferiore al valore indicato nella perizia.
  • L’offerente deve versare una cauzione non inferiore a un decimo del prezzo offerto.
  • Istanza e offerta vanno notificate al creditore procedente e agli altri creditori almeno cinque giorni prima dell’udienza.
  • L’offerta è irrevocabile: chi la presenta non può tirarsi indietro.

Il vantaggio è che si vende al valore di stima, non al prezzo depresso di un’asta. Lo svantaggio è che serve un acquirente reale, disposto a muoversi entro tempi stretti e a versare subito la cauzione.

3. L’accordo con il creditore

Non lo troverete nel codice, ma è la strada più battuta nella pratica: si negozia con la banca o con il fondo che ha rilevato il credito la chiusura della posizione a fronte del pagamento di una somma inferiore al dovuto, a saldo e stralcio.

Funziona perché spesso conviene anche a loro. Molti crediti ipotecari deteriorati sono stati ceduti a fondi che li hanno acquistati a una frazione del valore nominale: incassare subito una cifra certa può valere più di un’asta incerta che si trascina per anni. Il punto debole è che non esiste alcun diritto a ottenerlo. Dipende da chi è la controparte, da quanto vale l’immobile e da quanto è capiente la garanzia.

4. L’opposizione

Se l’atto presenta vizi — importi non dovuti, notifiche irregolari, difetti del titolo esecutivo — esistono gli strumenti dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, previsti dagli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile. I termini sono brevi e la valutazione va fatta da un avvocato sul fascicolo, non per sentito dire. Non è una strada da percorrere per guadagnare tempo: un’opposizione infondata costa e non sposta la data dell’asta.

Martelletto del giudice: asta immobiliare dopo il pignoramento
Ogni asta deserta abbassa il prezzo base fino a un quarto rispetto alla precedente.

Perché aspettare l’asta è l’ipotesi peggiore

La convinzione più diffusa e più dannosa è che, se nessuno compra, la casa resti al proprietario. Non funziona così.

Quando un’asta va deserta il giudice può fissare un nuovo esperimento a un prezzo base ridotto fino a un quarto rispetto al precedente. Dopo il quarto tentativo andato a vuoto il ribasso può arrivare fino alla metà. Il meccanismo si ripete finché l’immobile non viene venduto.

Le conseguenze sono due, e vanno entrambe messe in conto:

  1. L’immobile viene venduto a una frazione del suo valore. Tre o quattro ribassi portano un immobile stimato 200.000 euro a essere aggiudicato per meno della metà.
  2. Il debito non si azzera con la vendita. Se il ricavato non copre il credito, il residuo resta dovuto. Si perde la casa e si rimane debitori.

Ogni mese di attesa riduce il valore recuperabile. È esattamente il motivo per cui una valutazione seria va fatta all’inizio della procedura, non quando è già stata fissata la terza asta.

Ripartire dopo la chiusura di una procedura esecutiva immobiliare
Intervenire nei primi mesi della procedura è ciò che distingue una posizione recuperabile da una compromessa.

Cosa serve per capire dove ci si trova

Prima di scegliere qualsiasi strada servono quattro elementi. Chiunque prometta una soluzione senza averli visti sta vendendo fumo:

  • L’atto di pignoramento notificato, con il numero di ruolo della procedura.
  • La perizia dell’esperto, se già depositata: dice quanto vale l’immobile agli occhi del tribunale.
  • Il conteggio aggiornato del debito, compresi interessi e spese, e l’elenco dei creditori intervenuti.
  • Le visure ipotecarie e catastali, per sapere quante e quali formalità gravano sull’immobile.

Con questi quattro documenti si capisce in poche ore se la posizione è recuperabile, con quale strumento e in quanto tempo. Senza, si naviga a vista.

Un’avvertenza

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere di un avvocato. Le procedure esecutive hanno termini perentori: un giorno di ritardo chiude definitivamente una strada che il giorno prima era percorribile. Se avete ricevuto un atto di pignoramento, la prima cosa da fare è far leggere le carte a un professionista, non cercare risposte generiche online — comprese queste.

twenty S.r.l. opera da oltre dieci anni nel mercato immobiliare milanese e si occupa di valutazione di immobili gravati da procedure esecutive, analisi di visure ipotecarie e catastali e consulenza sulle operazioni di compravendita. Non siamo uno studio legale: lavoriamo sul valore dell’immobile e sulla fattibilità economica dell’operazione, a fianco del vostro legale.

Se vi trovate in questa situazione e volete una valutazione riservata della vostra posizione, scriveteci: guardiamo le carte e vi diciamo con franchezza se e come si può intervenire.